mare e monti Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Praticamente ho disponibile tutto il 2012-2013-e quasi metà 2014 perchè col mio tesserino dell'Abruzzo compia 5 anni di possesso. Se non erro uscì una legge che per i "non residenti" in regione finiti i 5 anni non era più rinnovabile il tesserino. Qualcuno sa se tutto è rimasto uguale o è cambiato qualcosa o se tutto invariato, ci stanno altre soluzioni per stare conformi in termini di legge per il futuro. Ringrazio anticipatamente chi potrà aiutarmi Aldo :hug2: Link to comment Share on other sites More sharing options...
mitler Posted September 30, 2012 Share Posted September 30, 2012 Ti allego la legge regionale ultime modifiche http://www.amenateramo.it/images/Vincenzo/modifiche%20ed%20integrazioni%20alla%20l.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
mare e monti Posted October 4, 2012 Author Share Posted October 4, 2012 Grazie 1000 gentilissimo un' :hug2: Aldo Link to comment Share on other sites More sharing options...
piccio Posted October 4, 2012 Share Posted October 4, 2012 13. L'autorizzazione di cui al presente articolo non è necessaria per chi si reca a raccogliere funghi epigei spontanei al massimo due volte per anno solare. In questo caso l'autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di euro 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale su apposito c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: "Art. 3, comma 13, L.R. 34/2006" ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. La Provincia di competenza, in base ai versamenti pervenuti, provvede ad istituire un archivio per il controllo del limite massimo delle due giornate per anno solare. Il raccoglitore deve, comunque, munirsi della certificazione di commestibilità di cui all'art. 17, comma 1, lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso di controllo il contravventore è sanzionato ai sensi dell'art. 21, lett. c), punto 1).". Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampei Posted October 4, 2012 Share Posted October 4, 2012 Non ce se crede ....è una cosa ridicola ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Peppe Posted October 9, 2012 Share Posted October 9, 2012 la vergogna non ha fine in questo Paese!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
mare e monti Posted October 23, 2012 Author Share Posted October 23, 2012 tristezza assoluta....... Link to comment Share on other sites More sharing options...
luigim Posted March 9, 2013 Share Posted March 9, 2013 Il risultato è che uno come me che prende come base Amatrice per andare a funghi deve fare l'abusivo! Per fare un giro a Campotosto mi metterò in mimetica! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Aquila Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 ripropongo le nuove leggi per la Raccolta in Abruzzo DOC.pdf Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampei Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 Qual'è la certificazione di commestibilità etc...etc... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sampei Posted July 29, 2013 Share Posted July 29, 2013 Quindi in sostanza non si può più andare in Abruzzo ! Io non ho un terreno...nè una casa....e quasi quasi non ho più un lavoro non andrò più in abruzzo ! Link to comment Share on other sites More sharing options...
pioppo Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Il 23 settembre prossimo mi scade il tesserino per la raccolta in abruzzo (sono passati 5 anni !!) Qualcuno sa dirmi se nel frattempo è cambiato qualcosa ? (io ci spero fino all' ultimo) In caso contrario dal 24 dovrò fare un permesso di tipo giornaliero ? si può fare mensile o addirittura annuale ? Va pagato al comune di competenza o alla provincia ? qualcuno mi aiuti :sad: Link to comment Share on other sites More sharing options...
piccio Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Ciao Pioppo, tu che sei cosi' alto ...che tempo fa' lassu'??? Allora novita' ci sono eccome se ci sono. Tutte le comunita' montane amministrazione separate etc non possono imporre contributi aggiuntivi per la raccolta funghi ne diversificare gli stessi tra residenti e non. Se leggi l'articolo due 2. La raccolta dei funghi è consentita, a tutti i raccoglitori, in tutti i giorni della settimana. Sono state soppresse le disposizioni riguardanti il divieto di raccolta nei giorni di martedì e mercoledì; se vai al Ceppo il martedi' e mercoledi' c'è il fermo biologico. :biggrin: :biggrin: Per quanto riguarda il tuo tesserino c'è poco da fare come il mio e quello di tanti altri. C'è pero' questa : 4. L’Autorizzazione alla raccolta funghi non è necessaria per chi si reca a raccogliere i funghi 2 volte per anno solare. In questo caso l’autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di € 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: “Art. 3 comma 13 della L.R. n. 34/06” ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. Il raccoglitore deve comunque munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’art. 17, comma1 lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso contrario il contravventore è sanzionato ai sensi dell’art. 21, lett. c), punto1). Link to comment Share on other sites More sharing options...
leona Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 4. L’Autorizzazione alla raccolta funghi non è necessaria per chi si reca a raccogliere i funghi 2 volte per anno solare. In questo caso l’autorizzazione per il singolo giorno è sostituita da un versamento di € 10 da effettuarsi con bollettino di c/c postale intestato alla Provincia di competenza. Il versamento deve recare il seguente riferimento: “Art. 3 comma 13 della L.R. n. 34/06” ed ha validità per il solo giorno successivo a quello della stampigliatura sulla ricevuta. Il raccoglitore deve comunque munirsi della certificazione di commestibilità di cui all’art. 17, comma1 lett. f). Tale certificazione non è necessaria se il raccoglitore è accompagnato da persona munita di tesserino, che attesta di averlo accompagnato. In caso contrario il contravventore è sanzionato ai sensi dell’art. 21, lett. c), punto1). per pura curiosità: che significa? commestibilità di cosa? ...ma forse è uno scherzo Link to comment Share on other sites More sharing options...
enzo57 Posted September 12, 2013 Share Posted September 12, 2013 Avviso a tutti i bisognosi (soci e member) Ho rinnovato il tesserino, in quanto proprietario di un piccolo appezzamento in Abruzzo. Quindi se qualcuno mi dice il posto dove sono usciti......vado, controllo, e se è vero..................... lo porto con me. :biggrin: A parte la battuta, è veramente una vergogna perche oltre che avere una proprietà bisogna anche partecipare a un corso (gratuito) di aggiornamento di 5 ore. Disparità assoluta tra due regioni confinanti. Enzo Link to comment Share on other sites More sharing options...
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