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Permessi raccolta funghi Parco Nazionale del Circeo


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non sono un forestale ma presumo di si ammesso che dopo ti rilascino un verbale ... non sa dalle tue parti ma dalle mie ci sta tanto

braconaggio se non ti fanno aprire lo zaino come fanno a capire se hai funghi , erbe o selvaggina ??

 

Questa e solo un mia curiosita' ma penso che ci si possa rifiutare, a quel punto pero' loro ti possono portare presso altre autorita' ( crabinieri, polizia)

 

Sai non sono uno che di solito sgarra, ma se leggi nelle mie frasi precedenti cio' che mi e' successo ti dico sinceramente che mi sarei rifiutato veementemente di aprire lo zaino in caso in cui la guardia mi avesse fermato perhce' non residente in quanto la guardia stessa non conosceva le regole in atto nelle mie comunita' montane.O comunque gli avrei contestato tutto il suo intevrento,n on pagando la multa o altro

 

Poi quel giorno stavo facendo una cima in solitaria e gli ho incontrati a ritorno, non stavo andando a funghi, ma se ero con 20 edulis e mi avessero contestato il giorno avrei fatto un gran bel casino, veramente un gran bel casino.

 

Questo fatto l'ho raccontato alla comuinta' montana dell'Ossola e fatta sapere al Presidente del CAI della zona ( non facciamo riferimenti, ma grande uomo!!): mi hanno dato tutti ragione

 

Docmax

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Miglior contributo in questa discussione

Miglior contributo in questa discussione

Questa e solo un mia curiosita' ma penso che ci si possa rifiutare, a quel punto pero' loro ti possono portare presso altre autorita' ( crabinieri, polizia)

 

 

Docmax

 

scusa max ma quando parli di forestali ti riferisci al Corpo Forestale dello Stato ??? perche' se ti riferisci a questi non hanno bisogno di accompagnarti

da Polizia o Carabinieri in quanto sono agenti o ufficiali (a seconda del grado) di Polizia Giudiziaria come questi ... se poi parli di altri forestali allora

credo che si possa discutere infatti era lo stesso quesito che mi ponevo io

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scusa max ma quando parli di forestali ti riferisci al Corpo Forestale dello Stato ??? perche' se ti riferisci a questi non hanno bisogno di accompagnarti

da Polizia o Carabinieri in quanto sono agenti o ufficiali (a seconda del grado) di Polizia Giudiziaria come questi ... se poi parli di altri forestali allora

credo che si possa discutere infatti era lo stesso quesito che mi ponevo io

 

 

Erano del Corpo forestale dello stato e lavorano a seconda dei territori di competenza della loro singola comunita' montana, io ho capito cosi'.

Probabilmente lo possono fare , come dici tu, rimango basito della loro totale incompetenza sui limiti e regole, ti assicuro che se mi avessero contestato qualcosa avrei comuqnue fatto un bel Rebelot !!!

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Erano del Corpo forestale dello stato e lavorano a seconda dei territori di competenza della loro singola comunita' montana, io ho capito cosi'.

Probabilmente lo possono fare , come dici tu, rimango basito della loro totale incompetenza sui limiti e regole, ti assicuro che se mi avessero contestato qualcosa avrei comuqnue fatto un bel Rebelot !!!

Massi okkio ha ragione Sardus sono Agenti di PG o Uff. a secondo del grado e tanto per dirti pure agenti di polizia stradale, cè sempre un probelma se ho capito bene, loro non ti fanno una perquisizione ma ti chiedono di aprire lo zaino, se tu accetti col consenso di può fare e non incorri in alcuna violazione, se non lo fai beh diventa lunga da spiegare ci sono dei trucchetti giuridici per procedere ad una perquisizione ma difficilmente arriveranno a quello per i funghi, ciao Gio

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Massi okkio ha ragione Sardus sono Agenti di PG o Uff. a secondo del grado e tanto per dirti pure agenti di polizia stradale, cè sempre un probelma se ho capito bene, loro non ti fanno una perquisizione ma ti chiedono di aprire lo zaino, se tu accetti col consenso di può fare e non incorri in alcuna violazione, se non lo fai beh diventa lunga da spiegare ci sono dei trucchetti giuridici per procedere ad una perquisizione ma difficilmente arriveranno a quello per i funghi, ciao Gio

 

 

Ok , su questo ho capito e' probabilmente come dite voi. Ma vi siete resi conto del delirio dovuto all'incompetenza di queste persone e della generale mal gestione dell'informazione sul permesso funghi in Ossola e in tuttequste comunita'?

 

Non e' una polemica , anzi e' una riflessione costruttiva, ma mi sembra che ci sia troppa " ipertrofia burocatica " come al solito dietro al meccanismo, ma all'atto pratico funziona poco o nulla.

 

Allora cominciamo anche queste cose a denunciarle, come ho fatto io , il quale ha inviato una email ed ha perlato personalmaente con un direttore del CAI.

 

E' inutile millantare regole, parlare di etica del bosco , se poi avvengono queste cose; non che quelli di APB non lo facciano, anzi spesso si commenta e si critica le mal gestioni n questo senso.

 

Ora ci saranno le votazioni a Novembre per le unificazioni delle comuinta', chissa' poi se cambieranno il regolamento e come lo faranno sapere....voglio proprio vedere

 

Max

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Ok , su questo ho capito e' probabilmente come dite voi. Ma vi siete resi conto del delirio dovuto all'incompetenza di queste persone e della generale mal gestione dell'informazione sul permesso funghi in Ossola e in tuttequste comunita'?

 

Non e' una polemica , anzi e' una riflessione costruttiva, ma mi sembra che ci sia troppa " ipertrofia burocatica " come al solito dietro al meccanismo, ma all'atto pratico funziona poco o nulla.

 

Allora cominciamo anche queste cose a denunciarle, come ho fatto io , il quale ha inviato una email ed ha perlato personalmaente con un direttore del CAI.

 

E' inutile millantare regole, parlare di etica del bosco , se poi avvengono queste cose; non che quelli di APB non lo facciano, anzi spesso si commenta e si critica le mal gestioni n questo senso.

 

Ora ci saranno le votazioni a Novembre per le unificazioni delle comuinta', chissa' poi se cambieranno il regolamento e come lo faranno sapere....voglio proprio vedere

 

Max

Ta ghè reson ciao

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non vorrei essere pedante ma il regolamento che cerco di allegare è abbastanza chiaro per quanto riguarda tutto il VCO:

 

Regolamento raccolta funghi 2009

ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007 “Tutela dei

funghi epigei spontanei”

ART.1

Contenuti di legge

Al fine di attuare i contenuti della legge L.R. 24/07 che disciplina la tutela e raccolta dei

fungi epigei spontanei nel rispetto degli ecosistemi esistenti e dei principi fondamentali,

della L.R. 19 /08 art 37, della legge 23 agosto 1993 n°352 e del D.P.R. 14.07.95 n°376,

legge e regolamento concernenti la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei

funghi epigei freschi e conservati, Le comunità montane della Provincia del Verbano Cusio Ossola e Due Laghi (NO) , hanno predisposto unitamente il presente regolamento di

raccolta dei funghi.

ART.2

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed

individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le

parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria

pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in

contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di

contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato

radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi

specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente

sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

:happybday: nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili

medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione

della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui

all'articolo 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio

naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La Provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle

associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri

enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più

specie di funghi epigei spontanei.

9. La Provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni

interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su

richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree

delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in

loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in

deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

ART.3

Autorizzazione alla raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità

sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree

protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L'autorizzazione è personale e

revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un versamento

annuale di €.30,00*

(il comma 3° dell’art.3 della legge 24/07 prevede che i versamenti annuali

possano essere effettuati cumulativamente per anni tre)

La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione

della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché

della residenza del raccoglitore. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo

documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art.4

Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i

loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul

fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma

1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della L.R. 24 del 17.12.2007.

2.Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, devono essere richieste

alla Provincia che le può concedere, in deroga alla legge 24/07, se non ne deriva grave

compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, ai soggetti in possesso di

autorizzazione alla raccolta in corso di validità.

3.Le autorizzazioni a fini didattico scientifici in deroga alla legge 24/07, sono a loro volta di

competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per

periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art.5

Vigilanza e sanzioni

1.La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui

deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:

a) al personale del Corpo forestale dello Stato;

:happybday: agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;

c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;

d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;

f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;

g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;

h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni

venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio

nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero

dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano

la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di

aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità

concordate con la Regione.

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente

regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n°24 del 17.12.07.

Art. 6

Altre disposizioni

L’autorizzazione per la raccolta dei funghi e le istanze in deroga da richiedere alla Provincia

sono soggette all’imposta di bollo di €.14,62*,e fin dall’origine sia dell’istanza che del

provvedimento autorizzativi ex art. 5 della L.R. 24/2007.

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ma allora il tesserino regionale ke ce l'hanno fatto prendere a fare,e il circeo nn fa parte della regione lazio

 

cosi' facendo sei costretto ad andarci con l'autobus al circeo ,perche'alla macchina te se bevono !!!! :give_heart:

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Ospite paolo_68
cosi' facendo sei costretto ad andarci con l'autobus al circeo ,perche'alla macchina te se bevono !!!! :telephone:

 

 

o farsi accompagnare dalla mogliettina!!!!!!!!!!

:give_heart:

Basta che poi si ricorda di venirti a prendere .... se no te devi portà la tenda!!!!!!!!

:friends:

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o farsi accompagnare dalla mogliettina!!!!!!!!!!

:give_heart:

Basta che poi si ricorda di venirti a prendere .... se no te devi portà la tenda!!!!!!!!

:friends:

 

quoto in toto come dicono i forummisti piu'navigati :telephone:

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Ospite paolo_68
quoto in toto come dicono i forummisti piu'navigati :friends:

 

Ah Gianluca!!!!!

In così poco tempo sei diventato un espertissimo!!!!!!!

Non avrai mica dietro un suggeritore??????

Tipo ..... uhmmmmmm :give_heart:

Ah Marinoooooooo!!!!!!!!!

:telephone:

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Ah Gianluca!!!!!

In così poco tempo sei diventato un espertissimo!!!!!!!

Non avrai mica dietro un suggeritore??????

Tipo ..... uhmmmmmm :give_heart:

Ah Marinoooooooo!!!!!!!!!

:telephone:

 

No proprio Marino .....de dietro :friends:

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non vorrei essere pedante ma il regolamento che cerco di allegare è abbastanza chiaro per quanto riguarda tutto il VCO:

 

Regolamento raccolta funghi 2009

ai sensi della legge regionale n°24 del 17.12.2007 “Tutela dei

funghi epigei spontanei”

ART.1

Contenuti di legge

Al fine di attuare i contenuti della legge L.R. 24/07 che disciplina la tutela e raccolta dei

fungi epigei spontanei nel rispetto degli ecosistemi esistenti e dei principi fondamentali,

della L.R. 19 /08 art 37, della legge 23 agosto 1993 n°352 e del D.P.R. 14.07.95 n°376,

legge e regolamento concernenti la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei

funghi epigei freschi e conservati, Le comunità montane della Provincia del Verbano Cusio Ossola e Due Laghi (NO) , hanno predisposto unitamente il presente regolamento di

raccolta dei funghi.

ART.2

Modalità di raccolta

1. La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita per la quantità giornaliera ed

individuale di tre chilogrammi complessivi.

2. È vietata la raccolta di esemplari di Amanita cesarea allo stato di ovolo chiuso.

3. La raccolta dei funghi spontanei avviene cogliendo esemplari interi e completi di tutte le

parti necessarie alla determinazione della specie, procedendo in luogo ad una sommaria

pulizia dei funghi raccolti.

4. I funghi raccolti sono riposti e trasportati, nella quantità prevista al comma 1, in

contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l'uso di

contenitori di plastica.

5. È vietato usare nella raccolta di funghi epigei spontanei l'uso di rastrelli, uncini o altri

mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino e l'apparato

radicale.

6. Sono vietati la distruzione o il danneggiamento volontario dei carpofori di qualsiasi

specie di fungo epigeo spontaneo, anche non commestibile o velenoso.

7. Inoltre la raccolta dei funghi epigei è vietata:

a) nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente

sgombri da cespugli invadenti, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

:man_in_love: nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili

medesimi, salvo che ai soggetti di cui all'articolo 4;

c) nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente, salvo diversa disposizione

della normativa relativa all'area protetta interessata e previo il possesso della autorizzazione di cui

all'articolo 3;

d) nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio

naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali;

e) dal tramonto alla levata del sole;

f) nei terreni sui quali sia vietato l'accesso ai sensi dell'articolo 841 del codice civile.

8. La Provincia, anche su richiesta delle associazioni culturali e, in particolare, delle

associazioni micologiche di rilevanza nazionale o regionale, e sentito il parere degli altri

enti locali competenti per territorio, può vietare la raccolta, per periodi limitati, di una o più

specie di funghi epigei spontanei.

9. La Provincia, su parere della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni

interessati e sentite le associazioni culturali ed in particolare le associazioni micologiche, su

richiesta dei soggetti di cui agli articoli 4 e 5, può autorizzare la costituzione di aree

delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, da apposite tabelle poste in

loco a spese del richiedente, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici in

deroga ai quantitativi fissati dal comma 1.

10. Nelle aree di cui al comma 9 restano valide le disposizioni dell'articolo 3.

ART.3

Autorizzazione alla raccolta

La raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa autorizzazione avente validità

sul territorio regionale, salvo diversa disposizione della normativa vigente nelle aree

protette regionali e nei siti costituenti la Rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva

92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat

naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. L'autorizzazione è personale e

revocabile nei casi previsti dalla legge ed è costituita dalla ricevuta di un versamento

annuale di €.30,00*

(il comma 3° dell’art.3 della legge 24/07 prevede che i versamenti annuali

possano essere effettuati cumulativamente per anni tre)

La ricevuta di versamento costituisce denuncia di inizio attività in forza dell'indicazione

della causale del versamento, delle generalità, del luogo e della data di nascita, nonché

della residenza del raccoglitore. La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo

documento di identità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.

Art.4

Deroghe

1. Il proprietario, l'usufruttuario, l'avente titolo giuridico e il coltivatore del fondo, nonché i

loro parenti e affini di primo grado, nelle attività di raccolta di funghi epigei spontanei sul

fondo stesso, non sono tenuti al rispetto dei limiti quantitativi di cui all'articolo 2, comma

1, e al possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della L.R. 24 del 17.12.2007.

2.Le autorizzazioni alla raccolta di maggiori quantitativi giornalieri, devono essere richieste

alla Provincia che le può concedere, in deroga alla legge 24/07, se non ne deriva grave

compromissione per l'equilibrio naturale o ambientale, ai soggetti in possesso di

autorizzazione alla raccolta in corso di validità.

3.Le autorizzazioni a fini didattico scientifici in deroga alla legge 24/07, sono a loro volta di

competenza della Provincia che le può rilasciare singolarmente o cumulativamente per

periodi di tempo concordabili in base alla finalità scientifica.

Art.5

Vigilanza e sanzioni

1.La vigilanza sull'osservanza del presente regolamento, dei contenuti delle leggi da cui

deriva e l'accertamento delle violazioni relative vengono effettuati da:

a) al personale del Corpo forestale dello Stato;

:good: agli agenti di vigilanza dipendenti dalle province;

c) agli agenti riconosciuti idonei dalle province, tramite corsi in materia con esame finale;

d) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;

e) agli agenti dei consorzi forestali pubblici;

f) al personale di vigilanza delle aree protette a gestione nazionale, regionale e locale;

g) alle guardie ecologiche volontarie di cui agli articoli 36 e 37 della L.R. n. 32/1982;

h) agli agenti e agli ufficiali di polizia giudiziaria.

Possono effettuare i controlli anche le guardie ittiche volontarie e le guardie volontarie delle associazioni

venatorie, agricole e di protezione ambientale rappresentate nel Comitato tecnico faunistico venatorio

nazionale e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero

dell'ambiente, in possesso della qualifica di guardia giurata ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

(Testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza), alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano

la vigilanza sull'osservanza della stessa previa frequenza e superamento di un apposito corso di

aggiornamento in materia, organizzato e gestito dalla provincia competente per territorio, secondo modalità

concordate con la Regione.

2. Per le violazioni dei divieti e per l'inosservanza degli obblighi previsti dal presente

regolamento si applicano le sanzioni amministrative previste dalla L.R. n°24 del 17.12.07.

Art. 6

Altre disposizioni

L’autorizzazione per la raccolta dei funghi e le istanze in deroga da richiedere alla Provincia

sono soggette all’imposta di bollo di €.14,62*,e fin dall’origine sia dell’istanza che del

provvedimento autorizzativi ex art. 5 della L.R. 24/2007.

 

 

A me non sembra poi cosi' chiaro

 

Non viene specificato infatti che ,sebbene nella Regione Piemonte sia possibile stabilire dei divieti a seconda che si sia residenti o non e per alcuni giorni, nel VCO tali divieti non esistono.

 

La non presenza di un divieto applicabile localmente va specificato!

 

Infatti succede poi che incontri le guardie forestali che per sentito dire ti dicono che forse ...puo' essere che in Cannobina....o meglio ....nella comunita' dei due Laghi....non possono i residenti raccogliere al martedi' e giovedi'!!

 

Comunque ora si votera' per l'unione delle comuinta' montane e si vedra'

 

Max

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