STATUTO DELLA “APB” - ASSOCIAZIONE “A PASSEGGIO NEL BOSCO”
Titolo I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Denominazione e sede
1. E' costituita l’Associazione denominata: “APB” (ovvero Associazione “A
Passeggio nel Bosco”), con sede in Vigevano (PV), presso lo Studio Legale
dell’avvocato Paolo Longhi, in Via Dante 1, con facoltà di trasferire la Sede in
altro luogo e istituire sedi e sezioni dislocate altrove.
2. L’Associazione richiederà l’iscrizione al Registro delle Organizzazioni di
Volontariato tenuto presso la competente autorità locale.
Art. 2 – Statuto e regolamento
1. L'attività dell’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, secondo i
principi generali dell'ordinamento giuridico e delle leggi statali e regionali,
in particolare della L. 11.08.1991 n. 266 e s.m.i..
2. Lo Statuto può essere modificato con deliberazione dell’Assemblea, secondo le
modalità più oltre indicate.
3. L’Assemblea può emanare un regolamento per meglio definire talune modalità
operative e funzionali per l’organizzazione e l’attività dell’Associazione
stessa.
Art. 3 – Vincoli dello Statuto
Tutti i Soci sono vincolati all’osservanza dello Statuto che costituisce la
regola fondamentale di comportamento nell'attività dell’Associazione: il suo
mancato rispetto può determinare l’esclusione del Socio.
Titolo II – PRINCIPI E FINALITA' DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 4 – Principi ispiratori
1. L’Associazione è apartitica e apolitica.
2. I soci dell’Associazione credono che l’attenzione ai problemi ambientali e la
salvaguardia del patrimonio naturale siano componenti essenziali della crescita
umana in tutti i suoi aspetti, umani, culturali, sociali. Ritengono anche che
questo aspetto della vita umana debba essere valorizzato attraverso la
partecipazione ad esperienze comuni di conoscenza e di dialogo.
3. L'Associazione si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro,
democraticità della struttura, elettività dei Soci ordinari, gratuità delle
cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dai Soci in modo
personale e volontario (fatto salvo il solo diritto al rimborso delle spese
anticipate ed autorizzate), sovranità dell'Assemblea.
Art. 5 – Finalità
Le finalità dell’Associazione sono la tutela e la valorizzazione della natura e
dell'ambiente, mediante l’esclusivo perseguimento di attività inerenti a
finalità di solidarietà sociale.
In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire
a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
a) valorizzare e tutelare la natura e l’ambiente con tutti i progetti utili per
il raggiungimento di questo scopo, in particolare attraverso lo studio della
micologia e del patrimonio botanico e faunistico;
B) promuovere una cultura ecologica, intesa sia come conoscenza delle
problematiche relative alla tutela del patrimonio naturalistico e degli
ecosistemi naturali, sia come promozione dei comportamenti relativi, anche
mediante la valorizzazione di esperienze comunitarie a contatto con la natura;
c) promuovere lo studio dei funghi e dei problemi connessi alla micologia, con
tutte le iniziative atte a raggiungere lo scopo, anche mediante attività
didattica e culturale;
d) promuovere l’educazione sanitaria relativa alla micologia;
e) porre particolare attenzione alla formazione dei Soci sui temi di interesse
specifico dell’Associazione, mediante l’organizzazione di discussioni e
approfondimenti tematici di formazione, e mediante l’organizzazione di momenti
di incontro ed esperienze dirette per la conoscenza dell’ambiente;
f) promuovere la sensibilizzazione, la formazione e l’informazione della società
civile sui temi di interesse specifico dell’Associazione, anche tramite
pubblicazioni, mostre, incontri, spettacoli;
g) sostenere la realizzazione di progetti di solidarietà umana che coinvolgono
la valorizzazione dell’ambiente come componente essenziale per lo sviluppo
completo dell’uomo;
h) aiutare le persone diversamente abili nell’approccio diretto all’ambiente
naturale, con particolare attenzione al mondo della micologia;
i) collaborare con gruppi, associazioni e organismi operanti nel medesimo
settore dell’Associazione per la realizzazione di progetti comuni;
j) in particolare l’Associazione si propone di raggiungere queste finalità
promuovendo iniziative che utilizzino come veicolo primario della comunicazione
il web.
Art. 6 - Divieti ed obblighi
1. E’ fatto espresso divieto all’Associazione di svolgere attività diverse da
quelle sopra menzionate, se non ad esse direttamente collegate.
2. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere attività di raccolta e
riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del
decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22.
3. E’ altresì vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di
gestione o fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo
che sia consentito dalla Legge.
4. L’Associazione deve obbligatoriamente impiegare gli utili o gli avanzi di
gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente collegate.
5. L’Associazione deve obbligatoriamente redigere il bilancio consuntivo (o
rendiconto) annuale.
Titolo III – I SOCI
Art. 7 – Ammissione a Socio
1. Sono Soci dell'Associazione tutti coloro che, mossi da spirito di
solidarietà, dichiarano di condividere i principi e le finalità
dell'Associazione medesima.
2. L'ammissione a Socio è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza, su
richiesta scritta.
3. Il numero dei Soci è illimitato.
4. I soci fondatori hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.
5. Il Consiglio Direttivo può anche nominare Soci Onorari, e revocarli, con
esenzione del versamento del contributo associativo, per particolari meriti nei
confronti dell’Associazione, dell’attività di tutela ambientale, o nei confronti
della micologia. Il socio onorario ha il diritto di non accettare la nomina. Il
socio onorario non ha diritto di voto in Assemblea e non può accedere alle
cariche sociali.
6. L'atto dell'iscrizione del Socio comporta espressamente l'esonero
dell’Associazione nonché dei rispettivi dirigenti, da qualsiasi responsabilità
per infortuni o per danni a persone o cose che dovessero prodursi prima, durante
e dopo ogni attività o manifestazione sociale.
Art. 8 – Diritti dei Soci
1. Tutti i Soci, purché in regola con il versamento del contributo associativo,
hanno il diritto di voto in assemblea, se maggiori di età, per l'approvazione e
le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi
direttivi dell'Associazione, e per tutte le delibere approvate dall’assemblea.
Ogni socio può conferire delega o ricevere non più di due deleghe.
2. I Soci maggiori di età hanno il diritto di candidarsi per accedere alle
cariche direttive sociali.
3. Tutti i Soci hanno il diritto di:
- partecipare agli incontri ed alle attività promosse dall'Associazione;
- ottenere, dal Consiglio direttivo, le più ampie informazioni su ogni aspetto
dell'attività sociale;
- recedere all’appartenenza all’associazione in qualunque momento, previa
comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
4. Tutti i soci possono proporre iniziative rivolte alla promozione della
conoscenza micologica e alla tutela e valorizzazione dell’ambiente, e
contribuire alla loro attuazione, presentando progetti al Consiglio Direttivo
che ne valuterà la fattibilità.
5. Ogni Socio può manifestare proprie opinioni in merito alla gestione
dell'associazione rivolgendole al Consiglio Direttivo che le valuta ed,
eventualmente, le ripropone ai soci per chiederne il parere
6. I soci non hanno diritto ad alcun compenso per l’attività prestata se non al
rimborso delle spese effettivamente sostenute nei limiti di quanto stabilito
dall’Associazione stessa.
7. I soci non possono stipulare con l’Associazione alcun rapporto di lavoro,
dipendente o autonomo, e non possono neppure stipulare alcun rapporto di
contenuto patrimoniale con l’Associazione.
Art. 9 – Doveri dei Soci
1. E’ dovere del Socio rispettare i principi e le finalità dello Statuto nonché
dell’eventuale regolamento. Il comportamento del Socio deve essere animato da
spirito di solidarietà e contraddistinto da correttezza, buona fede, onestà,
probità e rigore morale.
2. E’ dovere del Socio versare il contributo associativo annuale, deciso
dall’Assemblea dei Soci, entro due mesi dalla delibera. Il contributo
associativo non è frazionabile, è intrasmissibile anche in caso di decesso, e
non è rimborsabile.
3. Non sono ammesse forme di partecipazione temporanea alla vita associativa.
4. I Soci partecipano attivamente, secondo le possibilità e le disponibilità di
ognuno, alla vita dell'associazione e sono chiamati ad apportare, secondo le
proprie possibilità e capacità, il loro contributo al raggiungimento degli
obiettivi prefissati
5. I soci prestano la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza
fini di lucro, secondo quanto necessario ai fini del perseguimento degli scopi
dell’Associazione. Il socio sostiene con lealtà ed impegno le attività
associative, astenendosi da ogni comportamento che, anche indirettamente, possa
arrecare pregiudizio agli scopi ed al buon nome dell'Associazione.
Art. 10 – Esclusione dei Soci
1. La qualità di Socio si perde:
- per dimissioni volontarie, che devono essere inoltrate per iscritto al
Consiglio direttivo, e hanno effetto immediato;
- per mancato versamento del contributo associativo;
- per decesso;
- per scioglimento dell’Associazione;
- per esclusione su delibera del Consiglio Direttivo.
2. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’esclusione del Socio per mancato
rispetto dello Statuto, dell’eventuale Regolamento ovvero delle delibere degli
organi sociali.
3. L’espulsione del Socio può altresì essere disposta per aver arrecato danni
morali e/o materiali all'Associazione ed in ogni altro caso in cui svolga
attività in contrasto con i principi e le finalità della stessa.
4. L’assemblea dei soci deve ratificare la deliberazione di esclusione del socio
adottata dal Comitato Direttivo.
5. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del
provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali
l’esclusione è stata deliberata. Nel caso che l’escluso non condivida le ragioni
dell’esclusione, egli può ricorrere entro i trenta giorni al Collegio dei
Probiviri, appositamente nominati dall'Assemblea; in tal caso l’efficacia della
deliberazione di esclusione è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
La delibera del Collegio dei Probiviri ha effetto immediato. In caso di
radiazione è fatto comunque salvo il ricorso all'Autorità Giudiziaria competente
ai sensi dell'art. 24 del Codice Civile.
6. Gli aderenti che non hanno notificato la volontà di recedere entro il 31
dicembre di ogni anno saranno considerati soci anche per l’anno successivo e
tenuti al versamento del contributo associativo, se previsto, e agli altri
obblighi statutari.
Titolo IV - GLI ORGANI SOCIALI
Art. 11 - Indicazione degli organi sociali
1. Sono organi sociali: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Vice-Presidente,
il Segretario, il Tesoriere, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti, e il Collegio dei Probiviri.
Capo I - L'Assemblea
Art. 12 – Convocazione e svolgimento dell’Assemblea
1. L'Assemblea è organo sovrano dell’Associazione, ed è composta da tutti i Soci
in regola con il versamento del contributo associativo. E’ convocata dal
Presidente almeno una volta all’anno, a mezzo lettera, fax o e-mail, oppure su
iniziativa di almeno un decimo dei Soci, con almeno 30 giorni di preavviso.
2. Il luogo di convocazione dell’Assemblea è stabilito di volta in volta dal
Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente,
o in assenza di entrambi da un delegato del Presidente. Il Segretario del
Consiglio Direttivo funge da Segretario dell’Assemblea con gli adempimenti
amministrativi previsti dalla Legge. In caso di impossibilità del Segretario, il
Presidente deve sostituirlo con altro Socio.
4. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.
Art. 13 - Costituzione dell’Assemblea e validità delle delibere
1. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la
presenza di almeno la metà più uno dei Soci ed in seconda convocazione qualunque
sia il numero dei Soci intervenuti. Le sue delibere sono validamente assunte col
voto favorevole di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto
presenti.
2. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci ed in seconda convocazione con
la presenza di almeno i due terzi dei Soci. Le sue delibere sono validamente
assunte col voto favorevole di almeno due terzi dei Soci aventi diritto al voto
presenti.
3. La variazione dello Statuto è validamente deliberata dall’Assemblea
straordinaria col voto favorevole dei due terzi dei Soci aventi diritto al voto
presenti. Lo scioglimento dell’Associazione, è validamente deliberato col voto
favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto al voto presenti.
4. Tutte le delibere vengono assunte a scrutinio palese, salvo diversa richiesta
da parte della maggioranza degli aventi diritto al voto presenti.
Art. 14 - Funzioni dell’Assemblea
L'Assemblea ordinaria:
a) stabilisce le linee generali di intervento dell'Associazione;
B) elegge, revoca o sostituisce i componenti del Consiglio Direttivo, dopo
averne determinato il numero, la durata in carica e le modalità di elezione;
c) approva, entro il 30 aprile di ciascun anno, il Bilancio consuntivo (o
rendiconto annuale), il preventivo e la relazione sull'attività svolta nell'anno
precedente;
d) accetta le erogazioni liberali, le donazioni, i lasciti testamentari (con
beneficio d’inventario) disponendone l’utilizzo nel rispetto dello Statuto;
e) nomina, all'occorrenza e dopo averne stabilito numero, durata in carica e
modalità di elezione, il Collegio dei Revisori dei Conti, incaricato
dell’eventuale controllo amministrativo sull'operato del Consiglio Direttivo;
f) nomina, all’occorrenza e dopo averne stabilito numero, durata in carica e
modalità di elezione, il Collegio dei Probiviri, incaricato di dirimere
eventuali controversie sorte nell'Associazione;
g) approva l’ammontare del contributo associativo annuale proposto dal Consiglio
Direttivo;
h) delibera sulle materie comunque ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo o
da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti.
L'Assemblea straordinaria delibera:
a) su tutte le materie di straordinaria amministrazione,
B) sulle modifiche allo Statuto;
c) sullo scioglimento dell'Associazione, nominando un Liquidatore, indicando –
salvo diverse disposizioni di Legge – l’ente o l’organismo avente finalità
analoghe a quelle dell’Associazione, al quale devolvere il patrimonio
dell’Associazione stessa.
Capo II - Il Presidente e il Vice-Presidente
Art. 15 – Elezione, durata
1. Il Presidente è eletto o revocato all’interno del Consiglio Direttivo, a
maggioranza dei votanti e dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio
Direttivo. E’ rieleggibile e può farsi sostituire dal Vice-Presidente, o in
assenza di questo, occasionalmente da altro Socio, su delibera favorevole del
Consiglio Direttivo.
2. E’ revocabile anche dall’Assemblea, con la maggioranza dei tre quarti.
3. Il Vice-Presidente è eletto o revocato all’interno del Consiglio Direttivo, e
dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.
Art. 16 – Funzioni del Presidente e del Vice-Presidente
1. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e può compiere
tutti gli atti giuridici necessari all’attività della stessa, in particolare –
tra gli altri -:
- promuove lo svolgimento delle iniziative dell'Associazione, coordinandone
l'attività, impartendo le necessarie indicazioni di carattere operativo;
- convoca l'Assemblea almeno una volta all’anno e ogni volta che ne ravvisa la
necessità, e la presiede;
- convoca il Consiglio Direttivo ogni volta che ne ravvisa la necessità e lo
presiede;
- coadiuvato dal Segretario e dal Tesoriere, provvede e cura l’attuazione delle
delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, salvo che competano
ad altri;
- assume, in casi di urgenza o particolare necessità, decisioni di competenza
del Consiglio Direttivo sottoponendole allo stesso per la ratifica alla sua
prima riunione.
2. Il Presidente ha gli stessi diritti e doveri di tutti i soci e si impegna a
mantenere un comportamento imparziale nei confronti di tutti i soci.
3. In caso di assenza o impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice
Presidente, o, in assenza anche del Vice Presidente, dal Consigliere più
anziano.
Capo III - Il Consiglio Direttivo
Art. 17 - Composizione, funzioni
1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea che ne determina il numero dei
componenti scelti tra i Soci e la durata in carica e le modalità di elezione.
2. In caso di dimissione o decadenza di un componente del Consiglio Direttivo,
la sostituzione avviene per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che
durerà in carica fino al termine del mandato del Consigliere sostituito.
3. I Consiglieri assenti ingiustificati per tre riunioni consecutive sono
esonerati dal Consiglio stesso e surrogati come sopra previsto.
4. Il Consiglio Direttivo dura in carica per il periodo deliberato
dall’Assemblea se non è revocato da questa. I suoi componenti sono tutti
rieleggibili.
5. E’ convocato dal Presidente ogni volta che ne ravvisa la necessità o, in
mancanza, dalla maggioranza dei Consiglieri.
6. Le sue riunioni sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri.
E’ ammessa la possibilità di riunirsi in forma telematica.
7. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei
presenti.
8. Sono di pertinenza del Consiglio Direttivo tutte le delibere che non siano,
per legge o per Statuto, di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei Soci. In
particolare, e tra gli altri, il Consiglio Direttivo:
- esegue le delibere dell'Assemblea di sua competenza;
- formula i programmi di attività Sociale sulla base delle linee approvate
dall'Assemblea;
- predispone il Bilancio consuntivo (o rendiconto annuale) ed il preventivo, da
sottoporre per l’approvazione all’Assemblea dei Soci;
- redige la relazione annuale sull’attività svolta;
- delibera circa l'ammissione a Socio e all’eventuale esclusione (deliberando -
nel caso - a voto segreto, dopo aver possibilmente sentito l’interessato);
- delibera circa il rimborso delle spese anticipate autorizzate;
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e un
Tesoriere;
- può nominare e revocare, se ne ravvisa la necessità, e seguendo le indicazioni
eventualmente previste dal regolamento, Commissioni di lavoro che si occupano di
aspetti specifici dell’organizzazione e della conduzione delle attività
dell’Associazione, amministratori degli spazi informatici dell’Associazione, e
componenti di un eventuale Comitato scientifico dell’associazione;
- cura la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà
dell'Associazione o ad essa affidati.
9. Contro le delibere del Consiglio Direttivo è ammesso ricorso all’Assemblea
dei Soci.
Art. 18 - Il Segretario
1. E’ nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Il Segretario cura la normale amministrazione di segreteria
dell’Associazione, provvede alla redazione dei verbali, conserva tutti gli atti
dell'Associazione, aggiorna lo schedario dei soci, provvede ad inoltrare ai Soci
tutti gli avvisi previsti dallo Statuto, e cura tutto quanto necessario alle
attività dell’Associazione, dando assistenza al Presidente nello svolgimento
delle sue funzioni.
3. In caso di sua assenza o di prolungato impedimento viene sostituito da un
altro Consigliere, nominato dal Consiglio Direttivo.
Art. 19 - Il Tesoriere
1. E’ nominato dal Consiglio Direttivo al suo interno.
2. Il Tesoriere cura l’amministrazione economica dell’Associazione, della quale
è responsabile nei confronti del Presidente e del Consiglio Direttivo,
provvedendo alla tenuta di libri e contabilità, dando assistenza al Presidente
nello svolgimento delle sue funzioni.
3. In particolare il Tesoriere:
- provvede alla riscossione dei proventi e delle quote associative;
- effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio
Direttivo;
- tiene il registro delle entrate e delle uscite,
- predispone i bilancio preventivi e consuntivi da sottoporre alle deliberazioni
dell'Assemblea, previo esame del Consiglio Direttivo, ed eventualmente del
Collegio dei Revisori dei Conti;
- predispone l’inventario dei beni acquistati o comunque venuti in possesso
dell’associazione.
Capo IV - Il Collegio dei Revisori dei conti e il Collegio dei Probiviri
Art. 20 – Collegio dei Revisori dei Conti
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti viene eletto dall’Assemblea ordinaria, se
questa ne ravvisa la necessità, dopo aver stabilito numero dei componenti,
durata della carica e modalità di elezione.
2. Non possono far parte del Collegio dei Revisori dei Conti: i Consiglieri del
Consiglio Direttivo e il Presidente.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha per compito la sorveglianza della
gestione economica e finanziaria dell'Associazione, e accompagna i bilanci
annuali con una propria relazione all'Assemblea dei Soci.
4. Si riunisce ogni volta che ne ravvisa la necessità
5. In caso di dimissione o decadenza di un componente, la sostituzione avviene
per surroga, subentrando il primo dei non eletti, che durerà in carica fino al
termine del mandato del Revisore sostituito.
Art. 21 – Collegio dei Probiviri
1. Il Collegio dei Probiviri viene eletto dall’Assemblea ordinaria, se questa ne
ravvisa la necessità, dopo aver stabilito numero dei componenti, durata della
carica e modalità di elezione.
2. Il Collegio dei Probiviri deve essere formato da un numero di Soci non
inferiore a cinque, e di provata fiducia. Non possono far parte del Collegio dei
Probiviri: i Consiglieri del Consiglio Direttivo e il Presidente.
3. Il Collegio dei Probiviri delibera su tutte le questioni che riguardano
contenziosi tra i Soci, o tra questi e gli Organi dell’Associazione, dopo essere
stato convocato dal Consiglio Direttivo.
4. Il Collegio dei Probiviri delibera anche nel caso di un procedimento per
l’esclusione di un Socio, su richiesta del Socio escluso.
Titolo V – PATRIMONIO E RISORSE ECONOMICHE
Art. 22 - Indicazione del patrimonio e delle risorse economiche
1. Il patrimonio e le risorse economiche dell'Associazione possono essere
costituite da:
a) fondo di dotazione versato in fase di costituzione dai soci fondatori;
B) beni, immobili e/o mobili;
c) contributi dei Soci, costituiti da una quota annuale, stabilita
dall'Assemblea;
d) erogazioni liberali in denaro di privati;
e) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati
esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
f) contributi di organismi internazionali;
g) donazioni e lasciti testamentari;
h) rimborsi derivanti da convenzione;
i) entrate derivanti da attività marginali di carattere commerciale e produttivo
di cui al D.M. del 25.05.1995;
l) eventuali entrate per servizi prestati dall’Associazione;
m) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale quale, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, interessi e rendite dei beni sociali.
2. Tutti i beni devono essere strumentali agli scopi dell'Associazione e, in
particolare gli immobili, devono essere destinati alle attività amministrative o
istituzionali.
3. Eventuali avanzi di gestione non accantonati per spese preventivate devono
essere devoluti in progetti di beneficenza, secondo le modalità deliberate
dall’Assemblea.
Titolo VI - IL BILANCIO
Art. 23 - Consuntivo e preventivo
1. Il bilancio consuntivo (o rendiconto consuntivo) contiene tutte le entrate e
le spese relative al periodo di un anno, dal 1° gennaio al 31 dicembre.
2. Il bilancio di previsione (o rendiconto preventivo) contiene le previsioni di
spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo all’ultimo consuntivo.
3. Bilanci (o rendiconto) sono predisposti dal Consiglio Direttivo.
Art. 24 - Approvazione del bilancio
1. I1 bilancio consuntivo (o rendiconto consuntivo) ed il bilancio preventivo (o
rendiconto preventivo) sono approvati dall’Assemblea ordinaria entro il 30
aprile di ciascun anno.
2. I bilanci (o rendiconto) e la relazione annuale sull’attività svolta sono
depositati presso le Sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima
dell’Assemblea di approvazione e possono essere consultati dai Soci, anche per
via telematica.
Titolo VII - DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25 – Anno sociale
1. L’anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Art. 26 – Responsabilità ed assicurazione
1. I Soci che svolgono diretta attività di volontariato in specifici progetti
dell’Associazione sono assicurati per malattie, infortunio e per responsabilità
civile verso i terzi. In tal caso, l’Associazione, a cura del Segretario, tiene
aggiornato un registro dei Soci che svolgono tali attività.
2. L’Associazione può assicurarsi anche per i danni derivanti da responsabilità
contrattuale ed extra contrattuale dell’organizzazione stessa.
Art. 27 - Convenzioni
1. L'Associazione può stipulare convenzioni con Enti Pubblici (anche ai sensi
dell'art. 7 della legge 266/1991 e delle altre leggi eventualmente vigenti) e
realizzare autonomamente le diverse forme di partecipazione previste, nel pieno
rispetto delle proprie finalità statutarie.
2. Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti e soggetti
sono deliberate dall’assemblea e stipulate dal Presidente.
Art. 28 – Dipendenti e collaboratori
1. L’Associazione può assumere dipendenti stipulando contratti secondo le norme
vigenti in materia e dai contratti collettivi di lavoro.
2. I dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie,
l’infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L’Associazione, per sopperire a specifiche esigenze, può avvalersi di
collaboratori esterni, occasionali o coordinati e continuativi, stipulando con
loro contratti e assicurazioni a norma di legge.
Art. 29 - Durata, scioglimento dell’Associazione
1. L’Associazione ha durata illimitata.
2. In caso di scioglimento o cessazione dell'Associazione, i beni, dopo la
liquidazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190,
della legge 23 dicembre 1996 n. 662, devono essere devoluti ad altre
Associazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo
diversa destinazione imposta dalla legge.
3. In caso di scioglimento, i beni mobili ricevuti in comodato devono essere
restituiti ai proprietari.
Art. 30 - Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto o
dall’eventuale regolamento interno, si fa riferimento al codice civile e ad
altre norme di legge vigenti in materia di volontariato, quale la Legge 266 del
1991, e s.m.i.
Letto e approvato all’unanimità dall’assemblea dei Soci Fondatori,
Terranuova Bracciolini (AR), 19 dicembre 2004
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